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Meccanica, subfornitura e macchinari: i numeri del manifatturiero italiano.

NORMATIVA

Gli interessi di mora salgono al 10,40% e nessuno li mette in fattura

Dal 1 luglio 2026 una fattura commerciale pagata in ritardo matura interessi al 10,40% annuo, più 40 euro forfettari per ogni fattura. Sono automatici e non serve la diffida. Quanto valgono in euro e perché quasi nessun fornitore li chiede.

Redazione Manifattura B2B · 24 agosto 2026

Calcolatrice da tavolo e penna stilografica su una scrivania contabile in legno scuro, luce dalla finestra

Una fattura da 20.000 euro pagata con 60 giorni di ritardo matura circa 342 euro di interessi legali più 40 euro di risarcimento forfettario, senza che il fornitore debba mandare una sola lettera. Il tasso applicabile alle transazioni commerciali è salito al 10,40% annuo per il semestre in corso, dopo il comunicato del Ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2026.

Perché ti riguarda

Il credito scaduto in officina viene quasi sempre trattato come una seccatura amministrativa, e quasi mai come una posta contabile con un valore preciso. Ha invece un prezzo fissato per legge, che si aggiorna ogni sei mesi e che nel secondo semestre 2026 vale 10,40 punti percentuali su base annua: più del costo di un affidamento bancario per la stragrande maggioranza delle PMI meccaniche. Un fornitore che consegna a 30 giorni e incassa a 120 sta concedendo al committente tre mesi di finanziamento gratuito, e nel frattempo paga la propria banca per coprire lo stesso buco di cassa. La quantificazione degli interessi maturati, anche solo comunicata e non incassata, cambia la posizione di un fornitore nella coda interna dei pagamenti di un ufficio contabilità: il credito che ha un costo dichiarato viene pagato prima di quello che non lo ha.

Quanto vale davvero il tasso del secondo semestre 2026?

Il meccanismo ha due pezzi. Il primo è il tasso di riferimento fissato ogni semestre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali: per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2026 è pari al 2,40%, in aumento rispetto al 2,15% del primo semestre (comunicato MEF in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026, ripreso da Avvocato Andreani). Il secondo pezzo è la maggiorazione di 8 punti percentuali prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 192/2012 per tutte le transazioni commerciali concluse dal 1 gennaio 2013 in poi. La somma dà il 10,40% annuo applicabile oggi, contro il 10,15% dei sei mesi precedenti (Edotto, ritardi nei pagamenti commerciali dal 1 luglio 2026).

A questo si aggiunge una voce fissa che molti ignorano: 40 euro di risarcimento forfettario per i costi di recupero, dovuti per ogni singola fattura pagata in ritardo, senza bisogno di dimostrare di aver speso davvero quella cifra (BusinessWeekly, interessi di mora al 10,40% nel secondo semestre 2026). Su un committente che salda dieci fatture in ritardo nell’arco di un anno, i soli forfait valgono 400 euro, prima ancora di calcolare un interesse.

Da quando decorrono, e serve mandare una diffida?

No, e questo è il punto che rende la norma diversa dal recupero crediti ordinario. Gli interessi moratori sulle transazioni commerciali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, cioè senza raccomandata, senza diffida e senza sollecito formale (decreto legislativo 231/2002, testo coordinato). Il diritto matura da solo, giorno per giorno, e resta esigibile anche se il fornitore continua a lavorare per quel cliente e non ne parla mai.

Sui termini, l’articolo 4 dello stesso decreto fissa la regola generale a 30 giorni dal ricevimento della fattura. Le parti possono pattuire fino a 60 giorni liberamente; oltre i 60 giorni serve un accordo in forma scritta, e quell’accordo non deve risultare gravemente iniquo per il creditore. Una condizione di pagamento a 120 giorni scritta su una conferma d’ordine non è quindi automaticamente valida solo perché è stata accettata in silenzio.

Che cosa cambia per chi lavora in conto terzi?

Per la subfornitura vera e propria esiste una disciplina parallela e più stringente. La legge 192/1998 fissa il termine massimo a 60 giorni dalla consegna, o 90 in caso di accordi collettivi, e l’articolo 10 del decreto 231/2002 ha esteso a quei rapporti la stessa regola sugli interessi moratori. Un’officina che lavora su disegno del committente si muove quindi su due binari sovrapposti, e in caso di contestazione conviene verificare quale dei due offre la tutela migliore per quel contratto specifico. La differenza sta nella prova: la legge 192/1998 richiede la forma scritta del contratto, mentre gli interessi del 231/2002 maturano su qualunque transazione documentata da fattura.

Quanto sono puntuali oggi i committenti italiani?

Il quadro peggiora invece di migliorare. Nel secondo trimestre 2026 la quota di imprese italiane che paga alla scadenza si è fermata al 42,0%, in calo di 0,4 punti sul trimestre precedente e di 2 punti sullo stesso trimestre del 2025, secondo l’Osservatorio Studio Pagamenti di CRIBIS ripreso il 10 luglio 2026 (Teleborsa, aziende che pagano con puntualità al 42%). I pagamenti entro 90 giorni dalla scadenza pesano per il 53,6% e i ritardi gravi oltre i 90 giorni per il 4,4%. La geografia conta parecchio: Lombardia al 51,6%, Emilia-Romagna al 51,2% e Veneto al 51,0% guidano la classifica dei pagatori puntuali, mentre Sicilia e Calabria chiudono con il 27,2% e il 26,7% (Il Giornale delle PMI, puntualità al 42% e Sud al 31,6%). Per un terzista che vende gran parte delle lavorazioni fuori regione, la distribuzione geografica del portafoglio clienti dice sul rischio di incasso più di qualunque valutazione di bilancio.

Domande frequenti

Posso chiedere gli interessi anche su fatture di due anni fa? Il diritto matura alla scadenza di ogni singola fattura e segue le regole ordinarie di prescrizione del credito. Quantificarli oggi su fatture già saldate in ritardo resta possibile, ma è una scelta commerciale prima che giuridica: pesa sul rapporto con quel cliente.

Devo emettere una fattura per gli interessi di mora? Gli interessi moratori sono esclusi dal campo di applicazione IVA in quanto risarcitori. In pratica si comunicano con una nota di addebito, non con una fattura imponibile: la modalità operativa va concordata con il proprio commercialista prima dell’invio.

Il cliente può farmi rinunciare per contratto? Un accordo che esclude del tutto gli interessi di mora o il forfait di 40 euro è considerato gravemente iniquo dal decreto 231/2002 e può essere dichiarato nullo. La clausola firmata non chiude quindi automaticamente la questione.

Conviene davvero chiederli a un cliente importante? La leva utile raramente è la richiesta formale. Serve prima quantificare il valore maturato e portarlo al tavolo della prossima trattativa sul prezzo: 342 euro su una fattura da 20.000 sono un argomento concreto quando il committente chiede uno sconto dell’1%.

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