NORMATIVA
Innovazione tecnologica: il credito sparisce, la ricerca resta
Nel 2026 il credito d'imposta ricerca e sviluppo resta al 10% fino al 2031, ma l'innovazione tecnologica ordinaria e quella 4.0/green non sono state rinnovate dalla Legge di Bilancio. Cosa cambia per chi investe in innovazione di processo.
Redazione Manifattura B2B · 27 agosto 2026
Il credito ricerca e sviluppo resta al 10% fino al 2031, ma l’innovazione tecnologica non è stata rinnovata dalla Legge di Bilancio 2026. Chi ha chiuso un progetto di innovazione di processo quest’anno senza i requisiti della ricerca vera, oggi non ha più nessun credito da compensare.
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Molte officine e carpenterie meccaniche negli ultimi anni hanno finanziato l’ammodernamento di un impianto o l’introduzione di un nuovo materiale proprio con il credito per innovazione tecnologica, uno strumento pensato apposta per chi non fa laboratorio ma migliora un processo produttivo esistente. Quello strumento nel 2026 non esiste più. Un progetto avviato a fine 2025 e completato quest’anno, se non dimostra requisiti di ricerca e sviluppo in senso stretto, resta a carico dell’azienda per intero. La differenza si misura in decine di migliaia di euro su un investimento medio di reparto, non in un dettaglio contabile da rimandare al commercialista di fine anno.
Cosa resta davvero del credito ricerca e sviluppo nel 2026?
Il credito per le attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall’articolo 1, comma 200 della legge 160/2019, è confermato per il 2026 con un’aliquota del 10% sulla base di calcolo e un massimale di 5 milioni di euro annui per beneficiario, valido fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031 (Rete Agevolazioni, credito d’imposta ricerca e sviluppo 2021-2031). Il MIMIT conferma lo stesso perimetro e la stessa aliquota nella pagina ufficiale dedicata al credito (MIMIT, credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica). L’utilizzo avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili, secondo la ricostruzione di più studi fiscali concordanti (Incentivi Impresa, guida al credito R&S 2026). Per una PMI meccanica che sviluppa davvero un nuovo processo o un nuovo materiale, con incertezza tecnica da risolvere e non solo un aggiornamento di macchine già in commercio, lo strumento resta quindi pienamente in piedi.
Perché l’innovazione tecnologica è sparita, e chi la usava?
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 esistevano due varianti gemelle, entrambe pensate per chi migliora un prodotto o un processo senza fare ricerca in senso stretto. La prima, ordinaria (comma 201), riconosceva un’aliquota del 5% con un massimale di 2 milioni di euro annui. La seconda, riservata ai progetti orientati alla transizione ecologica o all’innovazione digitale 4.0 (comma 203), riconosceva la stessa aliquota del 5% ma con un massimale più alto, 4 milioni di euro annui (Assolombarda, guida alle agevolazioni fiscali, sezione innovazione tecnologica fino al 2025). Nessuna delle due è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2026: chi ha sostenuto spese di innovazione tecnologica nel periodo d’imposta 2026, senza qualificarle come ricerca e sviluppo vera e propria, semplicemente non ha diritto a nessun credito su quelle spese. Erano gli strumenti più usati da chi automatizzava una linea, cambiava un macchinario per ridurre gli scarti o introduceva un materiale già esistente sul mercato ma nuovo per l’azienda: esattamente il profilo di investimento più comune in una PMI meccanica, distinto da un vero progetto di laboratorio.
Cosa cambia rispetto a Transizione 5.0?
Il credito ricerca e sviluppo e quello, ormai cessato, per innovazione tecnologica riguardano le spese immateriali di sviluppo: personale, consulenze, quote di ammortamento di strumentazione dedicata. Sono cosa diversa dal credito per investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0, che agevola l’acquisto della macchina fisica e per il quale restano aperte le comunicazioni di completamento al GSE, con scadenze e proroghe gestite su un binario separato (approfondimento su beni strumentali 4.0 e comunicazione di completamento). Un’azienda che nel 2026 compra un nuovo centro di lavoro può ancora contare sull’iperammortamento dei beni strumentali; la stessa azienda che nel 2026 finanzia solo lo sviluppo interno di un nuovo processo produttivo, senza acquistare beni fisici agevolabili, ha perso una delle due gambe su cui poteva contare fino all’anno scorso.
Un progetto di innovazione può rientrare nella ricerca vera?
La distinzione tra innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo non è mai stata cosmetica: la ricerca richiede un’incertezza tecnica o scientifica da risolvere con un metodo sperimentale documentato, non il semplice acquisto o adattamento di una soluzione già disponibile sul mercato. Un progetto che nel 2025 sarebbe stato archiviato come innovazione tecnologica, perché applicava a un processo interno una tecnologia già matura altrove, oggi non ha una scorciatoia verso l’aliquota del 10%. Riclassificarlo come ricerca senza che lo sia nella sostanza espone l’azienda a un recupero del credito in caso di controllo, con sanzioni che si sommano all’importo indebitamente compensato. La scelta corretta resta tecnica prima che fiscale: va fatta insieme a chi ha seguito il progetto sul campo, non decisa a tavolino a bilancio già chiuso.
Domande frequenti
Il credito ricerca e sviluppo si cumula con Transizione 5.0? Le due misure hanno basi di calcolo diverse, personale e spese di sviluppo da una parte, beni strumentali dall’altra: la cumulabilità va verificata caso per caso sulle singole voci di spesa, non genericamente sull’intero progetto.
Cosa succede a un progetto di innovazione tecnologica avviato nel 2024 e concluso nel 2026? Le spese sostenute nei periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2025 restano agevolabili con le regole allora vigenti; sono le spese sostenute nel periodo d’imposta 2026 a restare fuori da qualunque credito per innovazione tecnologica.
Esistono altri crediti rimasti in vigore nel 2026 oltre a ricerca e sviluppo? Sì: il credito per design e ideazione estetica è stato prorogato per il 2026 con aliquota raddoppiata al 10% e un tetto di spesa complessivo di 60 milioni di euro, ma riguarda solo i settori moda, tessile, calzature, occhialeria, gioielleria, arredo e ceramica, non la meccanica (Fisco e Tasse, credito design ed estetica rifinanziato per il 2026).
Chi decide se un progetto è davvero ricerca e sviluppo? La qualificazione tecnica spetta all’azienda, che deve poterla documentare con una relazione tecnica dettagliata; in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate può richiedere un parere tecnico al MIMIT sulla natura del progetto.
Vai più a fondo
- MIMIT, credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica · la pagina ufficiale con il perimetro aggiornato al 2026
- Rete Agevolazioni, credito d’imposta ricerca e sviluppo 2021-2031 · aliquota, massimale e durata della misura confermata
- Assolombarda, innovazione tecnologica fino al 2025 · le aliquote e i massimali del credito non più prorogato
- Incentivi Impresa, guida al credito R&S 2026 · modalità di utilizzo in compensazione F24
- Beni strumentali 4.0: comunicazione di completamento slitta al 15 settembre · il binario separato del credito sui beni fisici
- Incentivi imprese 2026: il riordino lascia in piedi cinque strumenti · la mappa completa degli strumenti attivi dopo il riordino
- Transizione 5.0: la guida ai tempi reali dello sportello · dove va oggi chi investe in beni strumentali agevolati
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